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Nuova Costruzione

Nuova Costruzione - Edificazione edilizia.

Adempimenti necessari per le opere di nuova costruzione-edificazione edilizia.

Le opere di nuova costruzione edificazione edilizia fanno riferimento al’art.10, comma 1, lett. a) e l’art.22, comma 3, lett. b): – interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/’01, di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti nelle categorie definite allo stesso art. 3, lettere a), b), c) e d), del D.p.r. n. 380/01. Sono comunque da considerarsi nuove costruzioni gli interventi edilizi elencati all’art. 3, comma 1, lettere e.1), e.2), e.3), e.4), e.5), e.6) ed e.7), del d.P.R. n. 380/’01, a cui si rimanda:

  • e.1) la nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
  • e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del 2003)
  • e.5) l’installazione nuova costruzione edificazione edilizia di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  • e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
  • e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

I lavori edili che rientrano nei casi di nuova costruzione edificazione edilizia sono opere soggette alla presentazione del Permesso di Costruire. Un attento studio di fattibilità e Progettazione edilizia sarà la chiave giusta per realizzare le opere in piena conformità con le attuali normative edilizie e soddisfando le esigenze della committenza.

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