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Manutenzione Straordinaria

Opere di manutenzione straordinaria

Adempimenti necessari per le opere di manutenzione straordinaria.

Sono intese come opere di manutenzione straordinaria, le opere migliorative,ed in taluni casi anche correttive, quando l'intervento aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità.

Rientrano in questo caso le modifiche distributive, il rinnovamento o l'inserimento di impianti tecnologici, la suddivisione o l'unione di unità immobiliari, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

E' bene distinguere la manutenzione straordinaria (di parti non strutturali) e la manutenzione straordinaria (anche di parti strutturali):

I lavori edili che rientrano nei casi di manutenzione straordinaria (di parti non strutturali): (art. 6, comma 2, lett. a): sono interventi realizzabili previa comunicazione dell’inizio dei lavori, con allegata la relazione tecnica di asseverazione con data certa e gli elaborati progettuali opportuni a firma di un tecnico abilitato, le autorizzazioni eventualmente necessarie secondo la normativa di settore ed i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori, ai sensi dell’art. 6, commi 2, lett. a), 3, 4, 5, 6 e 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni: a) interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/’01 (le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri (standards) urbanistici. Tali opere possono essere presentate mediante l'utilizzo della Cia (Comunicazione Inizio Attività)

I lavori edili che rientrano nei casi di manutenzione straordinaria (anche di parti strutturali): interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/’01 (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente possono essere realizzate mediante l'utilizzo della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

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