Lavori di movimento terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali.
Adempimenti necessari per i lavori di movimento terra pertinenti all'eserrcizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali.
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
I lavori di movimento di terra: strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agricoli (art. 6, comma 1, lett. d): interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni:
Intendi realizzare i lavori di movimento terra pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali?